“Gentile Avvocato, mi sono separato nel gennaio del corrente anno e per la prima volta mi trovo a dover affrontare, con enorme tristezza nel cuore, le vacanze estive con mio figlio di 10 anni da genitore separato. La mia ex moglie mi impedisce di trascorrere più di 15 giorni con mio figlio, dicendo che “così ha deciso il Tribunale”. Io vorrei capire se ci sia tutta questa rigidità di vedute, oppure se possa sperare di tenere con me mio figlio qualche giorno in più e senza dovermi attenere con rigore al calendario stabilito dal Tribunale?”
Caro lettore, come spesso accade, per molti genitori separati, con l’arrivo delle vacanze estive, gli attriti con gli ex coniugi o compagni aumentano. Nonostante il più che comprensibile sconforto, v’è da dire subito che l’apparente rigidità che caratterizza i provvedimenti del Tribunale relativi ai minori, si manifesta suscettibile di essere “adattata” alle esigenze del figlio. Per i minori in affidamento condiviso, le vacanze estive costituiscono occasione di frequentazione esclusiva fra genitori e figli, chiaramente più lungo dell’ordinaria alternanza fra settimane. Il problema che sottopone alla mia attenzione è piuttosto comune: i dati riferiscono che sono quasi 100.000 i minori coinvolti nelle separazioni.
I provvedimenti del Giudice
L’affidamento condiviso è il regime ordinario che regola i rapporti fra genitori e figli nelle crisi familiari; esso garantisce il diritto alla bigenitorialità, ovverosia il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori. Se a livello teorico pare tutto meravigliosamente chiaro, la realtà appare molto più nebulosa e gli scontri che insorgono fra i genitori separati non fanno altro che complicare la situazione. A rimetterci, come sarà facile intuire, sono i figli. La Corte di Cassazione (cfr. Cass.n. 17221/2021) è recentemente intervenuta in materia, affermando che, pur essendo l’affidamento condiviso la regola, è consentito al Giudice discostarsi da questo principio tendenziale, al fine tutelare gli interessi del minore.
Comunicazione del luogo ove si trascorreranno le vacanze
Per la giurisprudenza di merito tale comportamento non integra gli estremi del reato di cui all’art 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice) in quanto, solitamente, il provvedimento giudiziale si limita genericamente a stabilire i periodi di permanenza della prole presso ciascun genitore durante il periodo estivo e, dunque, l’omessa comunicazione di dettagli sulla vacanza – seppur rilevanti –non assume rilievo penale (cfr. Tribunale di Rieti, sez. G.I.P., 15.06.2011). Ciò non toglie, ovviamente, che tale comportamento costituisca un inadempimento delle condizioni di separazione o divorzio, e determini conseguenze civili. Ne discende che il comportamento del genitore che porta con sé il figlio in vacanza senza previamente avvisare l’altro genitore circa il posto in cui si recheranno, o senza fornire il recapito telefonico ove poter contattare il bambino in caso di emergenza, rappresenta chiaramente una violazione dell’art. 143 c.c., oltre che un concreto pregiudizio per la prole medesima.
E’ possibile andare all’estero durante la vacanza?
Non è inusuale che nel provvedimento giudiziale sia fatta menzione del reciproco assenso dei genitori al rilascio dei documenti validi per l’espatrio dei figli. In altri casi, invece, i genitori si accordano per consentire viaggi all’estero del minore soltanto al compimento della maggiore età, ovvero soltanto in determinati luoghi ad esclusione di altri, per fare degli esempi. Nel caso in cui, diversamente, non sia stato previsto nulla nel provvedimento del Tribunale, il genitore che intenda portare con sé il figlio minore per un viaggio all’estero dovrà chiedere, necessariamente, il consenso dell’altro genitore affinché il Comune o la Questura rilascino i documenti occorrenti. In caso di rifiuto immotivato, quindi, l’altro genitore potrà rivolgersi al Giudice Tutelare presso il Tribunale ordinario civile che, compiuti gli accertamenti occorrenti per il caso concreto tramite delega alle Forze dell’Ordine interessate (ad esempio i Carabinieri di zona), valutate le ragioni dell’altro, potrà autorizzare il rilascio del documento valido all’espatrio.
Quanto durano le vacanze estive dei genitori separati con i figli?
Non esiste un limite massimo o minimo dei tempi che ciascun genitore può trascorrere con i figli durante la stagione estiva; nella prassi giuridica, però, salvo diverso accordo dei genitori, viene stabilito il diritto per ciascun genitore di tenere con sé la prole per almeno 15 giorni, siano essi consecutivi o anche frazionati. La parità non è matematica: la previsione del periodo di permanenza esclusiva risulta suscettibile di essere modulato dal Giudice, fermo restando l’interesse preminente del minore.
L’avvocato risponde
L’interesse di Suo figlio resta il perno intorno al quale deve ruotare ogni decisione che deve, comunque, essere concordata. Ciò significa che, salvo che sussistano motivate ragioni per limitare la permanenza con l’uno o con l’altro genitore, la rigidità del provvedimento del Tribunale si manifesta suscettibile di modifiche e, in caso di contrasti insanabili, l’ultima parola resta sempre e comunque al Tribunale. Personalmente mi auguro poi che il dialogo tra i genitori e il “buon senso” possano sempre prevalere.