“Buongiorno Avvocato,
le chiedo un’opinione in merito a una spiacevole questione che si è creata con il mio ex compagno. Abbiamo convissuto molti anni, senza mai sposarci, ma purtroppo, da qualche tempo, abbiamo deciso di allontanarci. Mentre stavamo insieme, avendo lui perso il lavoro per un periodo di tempo abbastanza lungo, gli ho effettuato dei bonifici, ahimè privi di causale, per aiutarlo in quel momento per lui molto difficile e svilente. Ad oggi, avendo lui nel frattempo trovato una nuova occupazione lavorativa, ho chiesto in restituzione quanto all’epoca prestato ma mi è stato risposto che ciò non è possibile in virtù dell’obbligo di assistenza morale e materiale. Tale obbligo, però, non sussiste solo tra marito e moglie?”
Cara lettrice,
l’obbligo di assistenza morale e materiale cui si riferisce è previsto dal nostro ordinamento all’art. 143 del Codice civile il quale lo ricomprende nei diritti e doveri tra i coniugi.
Tale obbligazione consiste nel dovere di far fronte alle esigenze, anche materiali, dell’altro coniuge quanto questo non abbia le capacità di provvedervi in autonomia, esprimendo così il principio di solidarietà familiare e di assistenza reciproca.In virtù di ciò, le prestazioni effettuate in ottemperanza a tale obbligo non possono essere chieste in restituzione. Sul punto si è nuovamente pronunciata la Corte di Cassazione la quale ha disposto che “le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c. non determinano alcun diritto al rimborso” (Cass. 28772/2023).
Dunque, il Codice civile prevede tale obbligazione solo tra i coniugi.
Tuttavia, la L. 76/2016 (Legge Cirinnà) ha introdotto nel nostro ordinamento un vincolo di reciproca assistenza morale e materiale anche tra i conviventi. Seppur la legge non attribuisca un carattere di obbligatorietà, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha qualificato le prestazioni reciproche dei conviventi come obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. (Cass. 19578/2016).
Le obbligazioni sancite dal predetto articolo, in quanto effettuate in occasione di prestazioni mosse da doveri morali, non possono essere chieste in restituzione.
Mi spiace pertanto confermare quanto riferito dal suo ex compagno ed ovvero che se non è in possesso di prove che dimostrino la diversa natura di tali trasferimenti di denaro, devono considerarsi obbligazioni riconducibili al principio di solidarietà familiare e dunque non soggette a restituzione.