Cronaca - 08 gennaio 2025, 19:15

Le foto intime della ex fidanzata inviate ad amici e parenti per "vendetta": la sentenza del giudice lo salva

Ad essere accusato di aver diffuso le immagini anche al nuovo compagno della donna è un uomo residente nel Saluzzese. La Procura, che ha sostenuto la colpevolezza dell'imputato, aveva chiesto la condanna ad un anno e due mesi

Tribunale di Cuneo

Non è stato lui a diffondere le foto intime della sua ex compagna. È questo il verdetto pronunciato dal giudice del tribunale di Cuneo in relazione ad una vicenda di revenge porn che arriva dal Saluzzese.  Una sentenza, questa, che ha completamente ribaltato la ricostruzione della Procura, che aveva invece sostenuto che quelle immagini erano state proprio diffuse dall’uomo. “Chi aveva la disponibilità delle fotografie era lui. Chi altri le aveva? Nelle carte processuali non si è trovata una benché minima traccia di altre persone. La signora ha spiegato che erano foto fatte nel 2014 e scattate per lui, allora suo fidanzato. Erano scatti chiaramente privati e che la stessa vittima non aveva dato ad altri”. 

Ancora, secondo il pubblico ministero, l'imputato G.M., un uomo di origini albanesi, aveva agito per vendicarsi, dopo che lei, nel 2021, lo aveva lasciato, inoltrando quelle foto anche ai parenti e al nuovo compagno della donna. “L’agire dell’imputato è una ritorsione - aveva continuato l’accusa - chi è l’unico che aveva interesse a diffondere le immagini, perché nutriva il massimo risentimento verso la persona offesa? Chi aveva interesse a mandare quelle foto al nuovo compagno? Lui, che voleva screditarla, dicendogli ‘guarda chi ti sei messo in casa’”. Le foto vennero inviate tramite l'applicazione messenger ai parenti e agli amici della donna il giorno del suo compleanno. Due anni dopo, sempre nella giornata del compleanno, per la Procura, l’imputato lo fece nuovamente.

Di contro, la difesa dell’imputato, chiedendone l’assoluzione, aveva sostenuto che non si sarebbe raggiunta la prova della provenienza di quelle foto, in quanto inviate da una Sim albanese, mai riconosciuta dal suo assistito. Inoltre, ha ricordato il legale, nell’udienza in cui alla donna venne offerto un risarcimento per rimettere la querela, in un primo momento lei si disse d’accordo, salvo poi ripensarci: “Una decisione – ha concluso l’avvocato Enrico Gaveglio - da cui non si può tornare indietro, perché la remissione non è ripetibile”.

Nell’udienza celebratasi nel novembre scorso il giudice aveva deciso di riconvocare la donna per farle ascoltare l’offerta risarcitoria dell’ex compagno. Alla richiesta del giudice del tribunale di Cuneo se, a fronte della corresponsione di un risarcimento di 2mila euro, arrivato a istruttoria ormai conclusa, fosse stata disposta a ritirare la querela nei confronti di quell’uomo lei, in un primo momento, aveva preso l’assegno optando per la remissione per poi, però, cambiare idea. Un’offerta, quella proposta da G.M., a cui il pubblico ministero Francesca Lombardi si era opposto fermamente, definendola “tardiva” e “non accompagnata da un atteggiamento di resipiscenza e pentimento da parte dell’imputato”. 

Ma è stata la ricostruzione offerta dalla difesa dell’uomo ad essere condivisa dal giudice. Il magistrato ha infatti stralciato entrambi gli episodi contestati all'imputato: uno per difetto di querela e l'altro per non aver commesso il fatto, con conseguente e relativa assoluzione.  

CharB.