“Buongiorno avvocato,
sono ormai separata da alcuni anni e ho l’affidamento condiviso di mia figlia con il mio ex marito.
Dopo aver trascorso il fine settimana con il padre, quando è rientrata a casa, ho notato un vistoso ematoma sotto l’occhio.
Le ho chiesto quindi cosa fosse successo e, con molta fatica, mi ha confessato che il padre le aveva dato uno schiaffo perché aveva detto una brutta parolaccia.
Volevo pertanto capire cosa posso fare per evitare che gravi episodi di questo genere si possano ripetere in futuro, visto anche che con il padre di mia figlia è impossibile parlare dato il pessimo rapporto tra noi.”
Gentile lettrice,
la sua domanda riguarda una tematica importante e molto delicata, soprattutto in un momento storico come quello attuale in cui i genitori sembrano quasi non avere più il controllo sui propri figli.
Il comportamento tenuto dal suo ex marito, così come da lei brevemente descritto, appare essere assolutamente non appropriato ed è dunque fondamentale comprendere quale fattispecie si adatti il più possibile alla condotta da questi tenuta.
L’articolo del codice penale che, innanzitutto, si deve prendere in esame è il 571 rubricato “Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina”. Questa disposizione esplicita le sanzioni, diverse in base alla conseguenza del comportamento messo in atto dall’individuo, per “chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia…”.
Il padre di sua figlia, senza dubbio, rientra tra i soggetti individuati dalla disposizione e per questo motivo sarà a lui applicabile.
Come accennato, questo articolo prevede sanzioni differenti in base all’evento derivato, distinguendo, in ordine di gravità, tra: malattia, lesioni personali e morte.
Analizzando nello specifico il suo caso, un ematoma rientra nelle cosiddette “lesioni personali”, così come tra l’altro recentemente confermato dalla quinta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 46974/2024, ed esso rientrerà dunque nella fattispecie degli articoli582 e 583 (quest’ultimo individua specifiche circostanze aggravanti) c.p., i quali prevedono, come anticipato, sanzioni più severe.
La Corte di Cassazione, inoltre, con questa pronuncia, in casistiche di questo genere ha escluso l’applicabilità dell’articolo131-bis c.p. che disciplina la cosiddetta “particolare tenuità del fatto”. Infatti, tale disposizione non solo non è applicabile anche se la condotta ha avuto conseguenze di lieve entità e non risulta abituale, ma esclude anche l’eventuale rilevanza del comportamento provocatorio e/o irrispettoso tenuto dal minore.
Da quanto affermato, si comprende facilmente come la Suprema Corte sanzioni, a prescindere, comportamenti di questo tipo in modo tale da scoraggiarli il più possibile. È risaputo che condotte violente, giustificate dal voler impartire un’educazione più rigida e, apparentemente, migliore, siano non solo riprovevoli, ma anche inutili dal punto di vista istruttivo. La comunicazione costante e onesta tra genitori e figli è, infatti, un metodo sicuramente più efficace e corretto per raggiungere il risultato sperato.
Concludendo, quindi, il comportamento tenuto dal suo ex marito è senza dubbio illegittimo e sanzionabile secondo quanto previsto dalle norme citate. Inoltre, si ribadisce, non potrà nemmeno essere applicato il disposto dell’articolo 131-bis c.p. che, altrimenti, escluderebbe la punibilità per una condotta tanto inutile quanto deplorevole.