Voce al diritto | 22 marzo 2025, 07:45

Concorrenza: la legge tutela i negozi fisici

Concorrenza: la legge tutela i negozi fisici

“Buongiorno avvocato,

da ormai 15 anni sono il proprietario di un piccolo negozio che, soprattutto recentemente, è andato incontro a grandi difficoltà a causa del commercio online. Sempre più clienti, infatti, decidono di acquistare i prodotti su internet perché affermano di trovare prezzi più bassi.

Volevo dunque capire se le norme che favoriscono la concorrenza e contrastano l’abuso di posizione dominante si applicano anche nel mio caso oppure, non vendendo a mia volta su internet, non sono adeguate alla mia situazione.”

 

Gentile lettore,

il suo quesito solleva una questione interessante e molto attuale, dato il progressivo e inarrestabile dominio dei siti di shopping online.

Molti negozi “fisici” (termine che si utilizza per differenziare le attività come la sua da quelle online), infatti, sono stati costretti a chiudere, vista la concorrenza feroce, soprattutto dal punto di vista dei prezzi, di grandi piattaforme di compravendita su Internet.

Per cercare di limitare il più possibile questo fenomeno, esiste legislazione, soprattutto di stampo sovranazionale, finalizzata a ridurre situazioni come quella da lei descritta.

Il suo dubbio, pienamente legittimo, nasce dall’incertezza legata alla possibilità di applicare anche nel suo caso questa normativa, essendo diversa la modalità di commercializzazione dei prodotti; in locali commerciali, per quanto riguarda la sua attività, e sul web, per quanto riguarda le sopramenzionate piattaforme. 

È necessario in proposito citare la sentenza n.626 del 10 gennaio 2025 della Sezione I Civile della Corte di Cassazione: questa pronuncia, infatti, ha dichiarato sussistere concorrenza fra negozi fisici e online purché vi sia comunanza di clientela.

Quanto appena detto permette di affermare che la normativa suddetta potrà essere da lei invocata nei confronti delle piattaforme che vendono i suoi stessi prodotti in quanto, come sopra accennato, è sufficiente che vi sia “l’esistenza di un insieme dei consumatori che, condividendo i medesimi bisogni o interessi di mercato, si rivolgono a quei prodotti in grado di soddisfare questi bisogni o interessi”.

Conseguentemente, quindi, i differenti canali di vendita non determinano alcuna difformità di clientela.

Questa sentenza, inoltre, aderisce al filone interpretativo, ormai maggioritario, che individua una concezione “elastica” di concorrenza, fondata, non solo su quanto si può constatare attualmente, ma anche su una prospettiva potenziale. Questo ragionamento si basa sulla possibilità che in futuro qualsiasi negozio fisico possa decidere di iniziare a vendere su Internet per espandere la propria clientela. In quest’ottica, tuttavia, vi è un requisito fondamentale ovverosia la concretezza, desumibile dal caso di specie o da regole di esperienza, della possibilità del passaggio alla vendita online.

In conclusione, pertanto, le norme che favoriscono e incentivano la concorrenza si applicano anche tra il suo esercizio commerciale e le piattaforme di compravendita digitale, purché, però, sussista, almeno potenzialmente, la sopramenzionata comunanza di clientela.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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