“Buongiorno avvocato,
chiedo la sua opinione su una questione curiosa che mi è capitata pochi giorni fa.
Un mio conoscente, che so essere pieno di debiti, mi ha proposto di comprare l'eredità di sua madre, recentemente deceduta e che consiste a suo dire in una bella cascina. Lui mi dice che così guadagna qualcosa, se no gliela pignorano i creditori.
Ho seri dubbi ad accettare, perché chi me l'ha proposto non mi dà molta fiducia, ma le volevo chiedere se è davvero possibile vendere un'eredità.”
Gentile lettore,
la vendita di eredità è una tipologia contrattuale prevista dagli articoli 1542 e seguenti del codice civile.
Consiste nella cessione, da parte dell'erede, dell'intero complesso ereditario o della sua quota di eredità, dietro pagamento di un corrispettivo pecuniario. Chi acquista, dunque, riceve tutta l'eredità (se chi vende era unico erede) o una sua quota (se chi vende era erede assieme ad altri).
Presupposto essenziale perché si possa procedere con la vendita dell'eredità è che si sia aperta la successione, cioè che sia deceduta la persona a cui l'eredità si riferisce. Non è infatti possibile disporre di un'eredità prima che la successione sia aperta: ciò in ragione del divieto di patti successori di cui all'art.458 cc, che sanziona simili accordi con la nullità.
La principale caratteristica della vendita di eredità è che si tratta di una vendita aleatoria, cioè in cui non è sicuro né il vantaggio, né il rischio.
Per meglio comprendere questo aspetto, si consideri che, tra i tipici contratti aleatori, si annoverano ad esempio le scommesse di cui all'art. 1933 cc.
Chi compra l'eredità, infatti, non acquista solo i beni caduti in successione, ma risponde anche degli eventuali debiti del defunto. E' per questa ragione che la vendita dell'eredità è considerata aleatoria: essa è, in un certo senso, comprata a "scatola chiusa", con il rischio, per chi acquista, di scoprire successivamente che vi sono più debiti che beni di valore e quindi subire una perdita.
Pertanto, caro lettore, i suoi dubbi sono più che giustificati. Può essere infatti che nell'eredità che le è offerta vi sia davvero un immobile, ma può essere anche che vi siano dei debiti: acquistando l'eredità, si subentra negli uni e negli altri.
Sui debiti ereditari, va anche precisato che l'art. 1546 cc prevede un obbligo a pagarli in capo sia al compratore dell'eredità, che al venditore, in solido tra loro. Ciò significa che il creditore dell’eredità ha la possibilità di chiedere l'intero pagamento del debito indifferentemente al venditore o al compratore.
L'art. 1546 cc fa tuttavia salvo il patto contrario, cioè l'accordo, tra compratore e venditore dell'eredità, secondo cui il compratore non pagherà i debiti. L'interpretazione prevalente della norma, tuttavia, ritiene che il predetto patto contrario sia un mero accordo interno, che ha validità solo tra compratore e venditore, ma non verso i terzi creditori.
Questi ultimi, dunque, potranno chiedere il pagamento del debito anche al compratore, nonostante qualsiasi accordo tra compratore e venditore volto a escludere il primo dalla responsabilità per debiti.
L'unico effetto del patto che esclude la responsabilità per debiti, infatti, è che il compratore, se paga un creditore dell'eredità, potrà poi chiedere il rimborso di quanto ha pagato al venditore.
Chi compra un'eredità, dunque, lo fa a suo rischio e pericolo. Dovrà attentamente valutare sia i beni che sono caduti in successione, che i possibili debiti ereditari e, se scoprisse meno beni o più debiti del previsto, non potrà rivalersi su chi gliel'ha venduta. Sul punto, infatti, è chiarissimo il disposto dell'art. 1452 cc, secondo cui chi vende l'eredità è tenuto a garantire solo la sua qualità di erede, non anche che l'acquisto dell'eredità sia vantaggioso per chi compra.
Un ultimo aspetto riguarda la forma del contratto. Ai sensi dell’art. 1543 cc, infatti, il contratto di vendita dell’eredità deve avere forma scritta a pena di nullità. Se nell’eredità rientrano anche beni immobili o mobili registrati in pubblici registri, inoltre, la sua vendita andrà anche trascritta in detti registri, secondo le modalità previste per ognuno di essi, al fine di rendere la vendita efficace anche verso i soggetti terzi estranei al contratto.