Voce al diritto - 30 marzo 2024, 07:45

Cos'è l'appropriazione indebita d'uso?

Cos'è l'appropriazione indebita d'uso?

“Gentile avvocato,
sono titolare in una ditta: sospetto che un mio collaboratore, che tiene i rapporti con i clienti e ha in dotazione un'automobile aziendale per recarsi da loro in orario di lavoro, usi l'automobile anche per i suoi comodi, senza che nessuno gli abbia mai dato autorizzazione.
Posso denunciarlo?”

Caro lettore,
a volte succede che l'interpretazione giurisprudenziale di una norma, in apparenza semplice, dia luogo a incertezze.
E' ciò che succede per il reato di appropriazione indebita, in cui potrebbe incorrere il suo collaboratore secondo una certa interpretazione, ma non secondo un'altra.
Nello specifico, l'appropriazione indebita è reato previsto dall'art. 646 codice penale.
Esso punisce chiunque, per procurarsi a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di denaro o altra cosa mobile altrui di cui ha, a qualsiasi titolo, il possesso.
L'automobile è una cosa mobile, che nel suo caso è messa a disposizione del collaboratore dall'azienda proprietaria, allo scopo di svolgere una prestazione lavorativa. Lei mi dice, tuttavia, di sospettare che, talvolta, il suo collaboratore utilizzi il veicolo non per lo scopo autorizzato, ma per suoi fini privati. Mi pare di comprendere, inoltre, come si tratti di usi momentanei non consentiti e non di una definitiva appropriazione del veicolo da parte del suo collaboratore.
Ebbene, non vi è dubbio che, se il suo collaboratore si tenesse l'automobile aziendale senza più volerla restituire, incorrerebbe nel sopra indicato reato di appropriazione indebita.
Viceversa, nel caso di un uso momentaneo si verificano le incertezze sopra accennate.
Infatti, secondo un orientamento più risalente, l'appropriazione indebita temporanea non è prevista come reato.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato: “non è prevista come reato la semplice appropriazione indebita d'uso, poiché elemento essenziale del delitto di cui all'art. 646 c.p., è l'inversione del possesso in dominio. L'uso, come qualsiasi profitto che si ricavi illegittimamente dalla cosa posseduta... non può, di per sé, essere considerato sufficiente ad integrare l'estremo obiettivo del delitto. Occorre soprattutto che all'atto materiale, che ecceda le facoltà inerenti al possesso, si accompagni, esplicita od implicita ma inequivocabile, la manifestazione della volontà del soggetto attivo di tenere come propria la cosa" (Cass. n 3502/1965; negli stessi termini anche le successive sentenze della medesima Corte n. 1534/1970 e n. 9208/1983).
Dunque, per questa prima e più risalente giurisprudenza, il suo collaboratore non starebbe commettendo il reato di appropriazione indebita quando usa temporaneamente l'automobile in modo inappropriato. Infatti, secondo questa tesi, l’uso momentaneo non configura la condotta di appropriazione.
A opposte conclusioni, tuttavia, perviene un orientamento giurisprudenziale più recente.
Afferma, infatti, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione II, n. 24471/2019, depositata in data 31 maggio 2019:  "l'appropriazione indebita può consistere anche nel solo uso della cosa, il quale è un modo di esercitarne il diritto di proprietà, se l'uso stesso non sia assolutamente consentito, atteso il titolo del possesso, ovvero risulti diverso da quello che, secondo questo titolo, è legittimo, divenendo cosi manifestamente un mezzo per effettuare l'appropriazione, se accompagnato dalla volontà di disporre della cosa come se fosse propria... Quello che conta è che l'uso indebito del bene, sia avvenuto trascendendo completamente - come nel caso di specie - i limiti del titolo in virtù del quale l'agente deteneva in custodia il bene, di modo che l'atto comporti un impossessamento, sia pure temporaneo, del bene, determinandosi così quell'inversione del possesso che costituisce l'elemento oggettivo della struttura del reato" (Cass. 24471/2019 cit.).
Quindi, secondo questo più recente orientamento, anche un uso temporaneo della cosa altrui, al di fuori dei limiti consentiti dal proprietario, può configurare il reato di appropriazione indebita.
Adottando questa seconda tesi, pertanto, il suo collaboratore potrebbe essere ritenuto responsabile del reato previsto e punito dall’art. 646 codice penale.
In conclusione, lei potrà denunciare quanto a sua conoscenza all'Autorità giudiziaria e chiedere la punizione del responsabile.
L'Autorità competente procederà ai necessari accertamenti, per verificare se effettivamente vi siano profili di reato e la decisione finale dipenderà anche da quale dei due orientamenti giurisprudenziali sarà adottato, alla luce del contrasto sopra esposto. In ogni caso, giova ricordarlo, nel momento in cui lei si limita a esporre, in una denuncia/querela, fatti veri a lei noti, non avrà conseguenze negative anche nell'ipotesi in cui, in un secondo momento, l'Autorità giudiziaria dovesse ritenere che tali fatti, pur se effettivamente verificatisi, non costituiscono reato.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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