“Gentile avvocato,
ho convissuto con il mio ex compagno per sei anni, abbiamo un figlio, ma da quando ci siano lasciati, è successo pochi mesi fa, lui mi telefona continuamente, lo trovo sotto casa, mi insulta, controlla cosa faccio, non rispetta i giorni in cui deve tenere nostro figlio perché cambia gli orari da solo e poi dà a me la colpa.
Vorrei denunciarlo, ma vorrei anche capire le conseguenze di una denuncia: quali reati ha commesso il mio ex?”
Cara lettrice,
in primo luogo le manifesto la mia vicinanza per la difficile situazione in cui si trova e le consiglio di denunciare all'Autorità le condotte del suo ex compagno, che da quanto mi descrive paiono assumere carattere vessatorio.
La sua domanda mi permette altresì di affrontare la questione, non sempre agevole, della distinzione tra i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui all'art. 572 cp, e il reato di atti persecutori, di cui all'art. 612 bis cp, comunemente noto come stalking.
Entrambi i reati, infatti, si caratterizzano per una condotta vessatoria. In apparenza, essi hanno campi di applicazione ben distinti e tuttavia, a volte, come nel suo caso, finiscono per coincidere, dando luogo a un'ipotesi di cosiddetto concorso apparente di norme.
Nel dettaglio, il reato di maltrattamenti punisce chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente o sotto la sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia o per l'esercizio di una professione o arte.
Per la configurabilità del reato sono necessarie condotte reiterate, che provochino uno stato di vessazione fisica o morale. In tutti i casi, è necessario che preesista un rapporto di natura familiare o quanto meno "parafamiliare”: in tal senso vanno letti i riferimenti alle ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia o dell'affidamento al fine di apprendere una professione o arte.
Inoltre, con una modifica legislativa del 2012 è stato espressamente inserito, all'art. 572 cp, tra i soggetti che possono essere vittime del reato di maltrattamenti, anche il convivente. Già prima del 2012, comunque, vi erano sentenze che affermavano come, in convivenze dovute a relazioni sentimentali tra persone non sposate, si poteva ritenere sussistente una famiglia e quindi si poteva configurare il reato di maltrattamenti (Cass. Sez. V del 13.04.2010, Cass. Sez. VI del 29.01.2008).
Il reato cosiddetto di stalking, previsto dall'art. 612 bis cp, punisce invece chiunque, con condotte reiterate, molesta o minaccia taluno. La pena è da uno a sei anni di reclusione e, se il fatto costituisce più grave reato, è applicabile solo il predetto più grave reato: il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 cp è più grave, con pena da tre a sette anni di reclusione.
In apparenza, dunque, la distinzione tra i due reati è semplice: se una condotta vessatoria viene disposta all'interno della famiglia o di un rapporto parafamiliare, inclusi i casi di convivenza, si configura il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 cp, perché è il reato più grave. In caso contrario, si risponderà del reato di stalking di cui all'art. 612 bis cp.
Dal 2013, tuttavia, il reato di stalking prevede, all'art. 612 bis comma 2 cp, che la pena sia aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La modifica legislativa da ultimo citata complica il quadro dei rapporti tra gli articoli 572 cp e 612 bis cp, perché il coniuge e la persona legata da relazione affettiva, menzionati dall’art. 612 bis co. 2 cp, rientrano o comunque possono rientrare in quel concetto di famiglia, ai sensi e per gli effetti del reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 cp.
L'attuale giurisprudenza sembra comunque orientata nel senso che, in caso di matrimonio, il divorzio è l'evento decisivo che distingue il reato di maltrattamenti da quello di stalking. Pertanto, il coniuge separato risponde del reato di maltrattamenti, perché il vincolo coniugale non viene meno con la separazione e quindi sussiste ancora una famiglia; il coniuge divorziato, invece, non risponde più del reato di maltrattamenti verso la ex moglie, essendo cessato il vincolo familiare, ma al più del reato aggravato di cui all'art. 612 bis comma 2 cp (Cass. Sez. VI, 08/06/2022 del n.32575; Cass. Sez VI del 24/11/2011 n. 24575).
Permangono invece incertezze su quale reato sia configurabile nel caso di fatti commessi dopo la cessazione di una convivenza tra persone non sposate, che è poi il caso che lei pone alla mi attenzione.
Un primo orientamento giurisprudenziale valorizza la relazione interpersonale che deriva dall’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sui figli o, comunque, dalla permanenza di vincoli solidaristici, per configurare il reato anche tra ex conviventi. In tal modo è stata affermata la sussistenza del reato di maltrattamenti a carico di un padre che era quotidianamente presente nella vita dell'ex compagna, persona offesa, in quanto frequentava sovente l’abitazione di quest’ultima allo scopo di esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne, e ciò nonostante il fatto contestato fosse successivo alla cessazione della convivenza (Cass. Sez. VI del 10/03/2022, n. 7259).
Un secondo orientamento esclude invece in radice che, cessata la convivenza, sia configurabile il reato di maltrattamenti e afferma, conseguentemente, come sia al più applicabile il solo reato di stalking in forma aggravata di cui all'art. 612 bis co. 2 cp (Cass. Sez. VI del 16.02.2022, n. 10626; Cass. Sez. VI del 14.07.2023, n. 30761).
In conclusione, dunque, nel suo caso, cara lettrice, sarà configurabile il reato di maltrattamenti o quello di stalking solo a seguito dell’accertamento, da parte dell’Autorità Giudiziaria, dei presupposti dei due reati anzidetti. In tale sede sarà altresì valutato se l’intensità e frequenza dei contatti tra lei e il suo ex compagno in ragione di suo figlio consentano o meno, in concreto, la configurabilità di un eventuale reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 cp o se invece, esclusa tale prima possibilità, sia configurabile l’ipotesi di reato aggravato di cui all’art. 612 bis co. 2 cp.