Voce al diritto - 14 dicembre 2024, 07:45

Incontri genitori figli: è reato impedirli

Incontri genitori figli: è reato impedirli

“Buongiorno avvocato,

sono papà di una bambina avuta dalla mia ex-moglie.

Alcuni anni fa il Tribunale si era anche espresso sul diritto di visita che mi spetta, prevedendone le modalità.

Tuttavia, la mia ex-moglie non rispetta tali condizioni nonostante io e i miei parenti siamo in ottimi rapporti con mia figlia.

Ho letto su internet che quello che sta facendo la mia ex-moglie potrebbe essere un reato: è vero?”

 

Gentile lettore,

il suo quesito pone una questione di estrema rilevanza. Per risponderle, è necessario, innanzitutto, comprendere se il comportamento tenuto dalla sua ex-moglie sia legittimo oppure sia riconducibile a una fattispecie di reato.

In base a quanto lei scrive, si può affermare, senza dubbio, che vi sia già stata una pronuncia del Tribunale sul merito della questione, in quanto tale provvedimento ha stabilito le modalità con cui lei può esercitare il cosiddetto diritto di visita.

Appurato ciò, si può concludere che il comportamento di sua moglie rientra nel reato previsto dall’articolo 388 c.p., rubricato “Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”. Questa fattispecie, come intuibile, punisce la condotta di chi, intenzionalmente (questo è il significato dell’aggettivo “dolosa”), non rispetta e non si conforma a quanto stabilito dal Giudice in un proprio provvedimento, sia esso una sentenza, un’ordinanza o un decreto.

Nello specifico, inoltre, si deve guardare al disposto del comma 2 del suddetto articolo, il quale afferma che: “La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito”. Come può vedere, il codice penale disciplina espressamente la condotta tenuta dalla mamma di sua figlia.

Anche la giurisprudenza dei Tribunali, così come quella delle Corti d’Appello e della Corte di Cassazione, ha trattato, in alcune pronunce, situazioni comparabili a quella oggetto del suo quesito. Nello specifico, la Suprema Corte, nella sentenza n. 41818 del 13 novembre 2024, si è espressa sulla fattispecie di reato sopra menzionata.

Essa ha affermato che elemento fondamentale nel disciplinare il diritto di visita sia, per quanto possibile, “favorire una crescita equilibrata con il necessario costante rapporto con entrambi i genitori”.

La giurisprudenza è inoltre costante nell’affermare che l’unico motivo plausibile e giustificato per il quale una condotta di questo tipo non venga integrata dal reato di cui all’articolo 388, comma 2 c.p. è solamente quello determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell’interesse del minore in situazioni, transitorie e sopravvenute, non ancora devolute al Giudice per l’eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma integranti i presupposti di fatto per ottenerla (così afferma, tra molte, l’Ordinanza n. 27705 della sezione sesta penale della Corte di Cassazione).

In conclusione, quindi, salvo l’ipotesi sopra indicata, situazione ad una prima lettura non ravvisabile nel suo caso, visti gli ottimi rapporti con sua figlia come da lei dichiarato, la condotta tenuta dalla sua ex-moglie integra la fattispecie di reato prevista e punita all’articolo 388, comma 2 c.p..

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
Per qualsiasi domanda o approfondimento, inviate le vostre lettere a info@lavocediasti.it
Instagram

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A DICEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare" su Spreaker.
SU