“Buongiorno avvocato,
sono il titolare di una ditta individuale che purtroppo, da tempo, non si trova in una bella situazione poiché ha debiti elevati, anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Ho sentito che di recente è stato modificato il Codice della Crisi d’Impresa e mi è stato detto che la liquidazione controllata poteva essere idonea a risolvere la mia situazione.
Mi può fornire qualche indicazione in merito e se possa essere un metodo adatto per procedere?”
Gentile lettore,
il suo quesito pone una questione interessante e attuale, visto che, come anche da lei già cennato, la materia è stata di recente riformata. Si è infatti passati dalla cosiddetta “Legge fallimentare” (R.D. n.267/1942) al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).
Tra gli istituti giuridici oggi previsti, vi è anche la “Liquidazione controllata”: questa procedura è finalizzata alla liquidazione del patrimonio del debitore al fine di soddisfare tutti i creditori insinuati (termine che nel linguaggio giuridico significa tutti i creditori che hanno avanzato una richiesta di essere ammessi al passivo) nella procedura.
Essa, inoltre, consente, non solo di sanare la propria situazione debitoria attraverso la liquidazione del patrimonio ai propri creditori, ma anche e soprattutto di ottenere l’esdebitazione, ovverosia la cancellazione dei debiti residui a carico del soggetto sovraindebitato. Questo ha, dunque, come conseguenza, l’inesigibilità degli ulteriori crediti non soddisfatti a seguito della distribuzione dell’attivo.
Tale procedura può essere aperta da lei direttamente, in quanto debitore, o può essere aperta nei suoi riguardi dai creditori in caso d’insolvenza (secondo quanto afferma l’art. 2, comma 1, lett. b) CCII, cioè, lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni).
Se decide di procedere in prima persona, la sua domanda deve essere presentata all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) competente territorialmente, senza addirittura la necessità dell’assistenza tecnica di un difensore. Tuttavia, data la delicatezza del percorso da intraprendere, suggerisco che lei si rivolga sin dall’inizio al suo legale di fiducia per un supporto tecnico più approfondito.
Seguirà una relazione, redatta dal Gestore nominato dall’OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione da lei depositata, oltre che sulle cause che hanno portato al sovraindebitamento, e che illustri la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
Quest’aspetto si collega a un tema di estrema rilevanza ovverosia la meritevolezza del sovraindebitato: solo se sussiste questa condizione, infatti, il debitore potrà godere della sopracitata esdebitazione, altrimenti la procedura non avrà l’effetto e l’esito sperato. Questo non significa che la liquidazione controllata potrà essere negata per circostanze riconducibili alla presunta negligenza o imprudenza del sovraindebitato, ma dovranno essere rispettati i requisiti indicati dall’articolo 280 CCII(così afferma la Corte d’Appello di Brescia nella sentenza n. 1874/2023).
Sussistono poi altri requisiti, essendo lei titolare di una ditta individuale: questa procedura, infatti, è accessibile, tra gli altri, ai consumatori e ai titolari delle cosiddette imprese minori. Tale nomenclatura viene conferita alle imprese che rientrano in tre parametri fissati dalla legge in relazione all’ammontare dell’attivo patrimoniale e dei ricavi, nei tre esercizi precedenti, e dei debiti, anche non scaduti. Queste prerogative sono esplicitate alla lettera d) dell’articolo 2 del CCII.
Gli altri soggetti, infine, che possono accedere a questa procedura sono gli imprenditori agricoli, secondo la definizione fornita dall’articolo 2135 del Codice civile e le start up innovative di cui al D.L. 179/2012.
In conclusione, quindi, la procedura può essere per lei adatta a patto che, innanzitutto, sussista la sopramenzionata meritevolezza (in mancanza della quale non potrà ottenere l’esdebitazione) e, inoltre, che la ditta individuale di cui è titolare rientri nei parametri fissati dal suddetto articolo 2, lettera d) CCII.